L’estensione del regime dell’inversione contabile, tra l’altro, alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici, ha comportato per le cooperative sociali numerosi dubbi. Per l’applicazione di tale disciplina, rileva unicamente il criterio oggettivo, mentre il termine “edificio” deve ritenersi riferito ai soli fabbricati. Non rileva neanche il fatto che i prestatori operino nel settore edile. Un caso particolare riguarda i contratti di appalto comprensivi di più prestazioni di servizi, in parte soggette al reverse charge e in parte soggette a IVA secondo le modalità ordinarie. Il meccanismo di inversione contabile è stato, inoltre, esteso alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico.
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