I redditi conseguiti dalle cooperative sociali sono esenti se le retribuzioni ai soci che prestano opera con carattere di continuità non è inferiore al 50 per cento di tutti gli altri costi (tranne quelli per materie prime e sussidiarie). Se le retribuzioni sono inferiori al 50 per cento, ma non al 25 per cento degli altri costi, l’IRES è ridotta alla metà. Le somme ripartite tra i soci in forma di restituzione di parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti sono deducibili e possono essere imputate a incremento delle quote sociali. I ristorni sono deducibili in capo alla cooperativa sociale e tassati in capo al socio, in modo diverso a seconda della loro natura (reddito di lavoro dipendente, autonomo, d’impresa o destinati ad aumento di capitale sociale). Almeno il 30 per cento dell’utile d’esercizio deve essere destinato al fondo di riserva legale e una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Il 3 per cento dell’utile d’esercizio destinato a fondi mutualistici è deducibile dal reddito secondo il criterio di competenza.
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