L’art. 13-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, reca modifiche alla disciplina dei piani individuali di risparmio a lungo termine, allo scopo di renderne più appetibile l’utilizzazione. Per almeno due terzi dell’anno solare di durata del piano, le somme o i valori devono essere investiti almeno per il 70 per cento in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE, con stabile organizzazione in Italia. Almeno il 25 per cento di tale quota deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5 per cento in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
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