L’art. 1, commi 2-4, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, modifica il comma 1 dell’art. 11 del TUIR, riorganizzando le aliquote IRPEF (comma 1, lett. a), rimodulando la detrazione spettante per tipologia di reddito (comma 1, lett. b) e avvicinando le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).
Il comma 3 modifica la disciplina del cd. bonus di 100 euro, di cui al D.L. 5 febbraio 2020, n. 3. Viene ridotta da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, esso non spetta, facendo, tuttavia, salva l’attribuzione dello stesso per redditi non superiori a 28.000 euro, a specifiche condizioni, individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni.
Il comma 4 prevede un meccanismo di compensazione per il minore gettito della compartecipazione IRPEF per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.
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