A partire dal 1° gennaio 2022, è operativo il nuovo limite di 999,99 euro per i trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante tra soggetti diversi.
A fronte di ciò, in sede di conversione in legge del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, il nuovo art. 5-quater, intervenendo sull’art. 49, comma 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, esclude la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta - attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall'Autorità prevista dall'art. 128-undecies del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - ripristinando, a decorrere dal 1° gennaio 2022, quella dettata dal comma 3 del medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 e pari a 3.000 euro.
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