A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’art. 51 del TUIR ed esercenti arti e professioni di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR. Il 30 giugno 2022, pertanto, sarà dovuto il solo saldo 2021 e non l’acconto 2022.
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