Il commercio elettronico indiretto configura a tutti gli effetti una vera e propria cessione di beni, equiparabile a quella “classica”. Si riepilogano le regole IVA applicabili, ricordando che anche i contribuenti nel regime dei minimi o forfetari possono compiere acquisti/cessioni intracomunitarie di beni. L’e-commerce indiretto è assimilato alle vendite per corrispondenza. Di conseguenza, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Per tali operazioni, qualificabili ai fini IVA come interne, non sussiste nemmeno obbligo di emettere ricevuta/scontrino fiscale. I soggetti che svolgono attività di commercio elettronico indiretto, per potere vendere i propri prodotti in diversi Paesi, si avvalgono spesso di servizi offerti da multinazionali, che svolgono una funzione di service provider. Il termine “dropshipping” identifica una modalità di vendita, attraverso la quale un venditore effettua la cessione di prodotti ai consumatori finali, senza possederli materialmente nel proprio magazzino. Si riepilogano anche le linee guida da seguire per l’e-commerce indiretto, in caso di restituzione del prodotto acquistato e/o del rimborso del prezzo pagato. Poiché non tutte le tipologie di transazioni economiche concluse “telematicamente” sono riconducibili al concetto di commercio elettronico, si elencano i relativi casi particolari.
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