Ai lavoratori marittimi, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia, né di pensione alla data di entrata in vigore del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.
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