Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’IVA devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una apposita scheda denominata scheda carburante. Dal 1° gennaio 2019 (termine prorogato rispetto alla precedente scadenza del 1° luglio 2018) sono deducibili dal reddito e l’IVA è detraibile, solo se tali acquisti sono documentati da fattura elettronica e pagati con le modalità di pagamento “tracciate” individuate dall’Agenzia delle entrate. Le cessioni di carburante effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, pertanto, devono essere documentate da e-fattura e saldate con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, pena l’impossibilità di detrarre l’IVA e dedurre il costo per il carburante acquistato.
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