L’imprenditore agricolo è colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all’allevamento del bestiame. In presenza delle precedenti attività, lo stesso imprenditore può esercitare determinate attività “connesse” alle precedenti. Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo", a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, ha completamente rivisto il citato art. 2135 c.c. e la figura del produttore agricolo, con l’obiettivo di rendere più attuale e moderna l’impresa agricola.
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