Lo scioglimento della società di persone dà luogo alla fase della liquidazione, in cui la società sopravvive e gli organi continuano a essere investiti dei loro poteri. Le cause di scioglimento sono: il decorso del termine; il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; la volontà di tutti i soci; la cessazione della pluralità dei soci; le altre cause previste dal contratto sociale; le ulteriori cause di scioglimento esclusive di s.n.c. e di s.a.s.; la scomparsa di una categoria di soci per la s.a.s.. Le cause operano di diritto, senza necessità di una decisione dei soci o di una pronuncia giudiziale. In alcune ipotesi, tuttavia, è necessario far dichiarare il verificarsi o meno della causa di scioglimento da parte del giudice. Una volta che la società si è sciolta, la struttura societaria rimane inalterata e gli amministratori restano in carica fino a quando i liquidatori non accettano la nomina. Lo scioglimento non determina cambiamenti per i soci. Tutte le cause di scioglimento, ad eccezione della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, possono essere oggetto di revoca successiva da parte dei soci.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati