Con deliberazione dell’assemblea, la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Se nel suddetto termine i creditori anteriori all’iscrizione abbiano fatto opposizione, il Tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione.
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