Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. Devono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per pagare i debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti. Non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali. I liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie. Sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con eventuali violazioni.
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