I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo all’assemblea per l’approvazione, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società. Nella relazione devono illustrare l’andamento, le prospettive della liquidazione e i princìpi e criteri adottati per realizzarla. Nella nota integrativa devono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati. Al primo bilancio successivo alla nomina dei liquidatori deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori. Quando è prevista una continuazione dell’attività d’impresa, le relative poste di bilancio devono avere un’indicazione separata. Se per oltre tre anni consecutivi il bilancio non viene depositato, la società è cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso il Registro delle imprese. Nei novanta giorni successivi, ogni socio può proporre reclamo davanti al Tribunale. Decorso tale termine senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione si intende approvato.
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