Le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione (questi vanno elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta, da depositare in originale e in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti). Fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione, ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a 5 giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
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