L’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca la disciplina sostanziale e procedurale dell’istituto dell’interpello del contribuente, con riferimento alle istanze relative ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, in tutte le sue articolazioni, declinando espressamente i requisiti, estrinseci e intrinseci, per la valida presentazione dell’istanza, regolamentando l’istruttoria e i tempi di lavorazione delle istanze e codificando espressamente le cause di inammissibilità delle istanze, secondo un approccio contrassegnato da un’esigenza di tipicità a garanzia del contribuente. Il relativo provvedimento di attuazione 4 gennaio 2016 individua le modalità di presentazione delle istanze, gli Uffici competenti ai fini della presentazione e delle risposte, le modalità di comunicazione delle medesime, nonché ogni altra regola concernente la procedura. Fattispecie particolari di interpello riguardano i nuovi investimenti e i contribuenti in regime di adempimento collaborativo.
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