I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati o, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta, da depositare in originale e in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Corte, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza devono essere rinviate ad altra data. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti del ricorso.
La segreteria della Corte iscrive il ricorso nel registro generale. Il fascicolo d'ufficio informatico contiene una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio. La segreteria sottopone al Presidente della Corte il fascicolo del processo appena formato.
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