Il ricorso può essere proposto avverso: gli avvisi di accertamento e di liquidazione di tributi; il provvedimento che irroga le sanzioni; il ruolo e la cartella di pagamento; l'avviso di mora; l'iscrizione di ipoteca sugli immobili; il fermo di beni mobili registrati; gli atti relativi alle operazioni catastali; il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela; il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Corti di giustizia tributaria. Tali atti espressi devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la proposizione del ricorso. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
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