Le sentenze pronunciate in appello o in unico grado dalle Corti di giustizia tributaria possono essere impugnate per revocazione.
Competente per la revocazione è la stessa Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. A pena di inammissibilità, il ricorso deve contenere gli elementi previsti per l'appello e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti, nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato secondo la disciplina dell'appello. Le parti possono proporre istanze cautelari.
Davanti alla Corte di giustizia tributaria adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa, se non derogate da quelle della sezione dedicata alla revocazione.
Ove ricorrano i motivi di revocazione, la Corte di giustizia tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
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