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PROCESSO TRIBUTARIO

Processo tributario - 10. Reclamo e mediazione

di Fabio Pace | 3 Marzo 2025
Processo tributario - 10. Reclamo e mediazione

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle in materia catastale. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica, entro cui va conclusa la procedura. Dalla scadenza di tale termine decorre quello di costituzione in giudizio del ricorrente. Se la costituzione avviene in data anteriore, la trattazione della causa va rinviata per consentire l'esame del reclamo. Se l'organo destinatario non accoglie il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute o della prima rata. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge. La riscossione e il pagamento di quanto dovuto in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, approva il Testo Unico della giustizia tributaria, applicabile dal 1° gennaio 2026 e abroga il D.Lgs. n. 546/1992 dallo stesso giorno.