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PROCESSO TRIBUTARIO

Processo tributario - 5. Parti e capacità processuale

di Fabio Pace | 3 Marzo 2025
Processo tributario - 5. Parti e capacità processuale

Sono parti nel processo dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, oltre al ricorrente, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate e delle dogane, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'Ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, è parte l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Le parti diverse da quelle indicate possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate e delle dogane, nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'Ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato tale Ufficio.
Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti tali soggetti, è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente. I soggetti indicati intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle suddette forme. 
In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.



 

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta del Testo Unico della giustizia tributaria, delle norme sulla legittimazione attiva e passiva nei giudizi tributari, nonché della capacità di stare in giudizio degli Uffici e delle regole sul litisconsorzio, l'intervento volontario e la chiamata in causa.