Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, viene meno, per morte o altre cause, o si verifica la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'Ufficio, o del suo legale rappresentante o cessa tale rappresentanza, oppure uno dei difensori muore o è radiato o sospeso dall'albo o dall'elenco. L'interruzione si ha al momento dell'evento, se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi riguardanti i difensori. In ogni altro caso, al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte cui l'evento si riferisce. Se uno degli eventi si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie, in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio, o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, non produce effetto, a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito. Se uno degli eventi relativi alla capacità di stare in giudizio si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso, questo è prorogato di sei mesi, a decorrere dalla data dell'evento.
L'interruzione è dichiarata dal Presidente della Sezione con decreto reclamabile o dalla Corte con ordinanza.
Durante l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di trattazione.
Se entro sei mesi dalla dichiarazione di interruzione la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al Presidente di Sezione della Corte, quest'ultimo provvede. La comunicazione dell’avviso di trattazione, oltre che alle altre parti costituite, va fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti, la comunicazione può essere fatta agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione, assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato.
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