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PROCESSO TRIBUTARIO

Processo tributario - 1. Giurisdizione

di Fabio Pace | 3 Marzo 2025
Processo tributario - 1. Giurisdizione

La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. I giudici tributari applicano le norme del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e, per quanto non disposto e compatibile, quelle del codice di procedura civile. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo al SSN, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni, nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Sono escluse solo le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di intimazione ad adempiere. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale, e le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per quelle in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
Il difetto di giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione.
Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la Corte di giustizia tributaria secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplina la giustizia tributaria, stabilendo la competenza delle Corti di giustizia tributaria e le norme del codice di procedura civile applicabili. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la Corte secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.