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PROCESSO TRIBUTARIO

Processo tributario - 36. Giudizio di rinvio

di Fabio Pace | 3 Marzo 2025
Processo tributario - 36. Giudizio di rinvio

Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili. Se la riassunzione non avviene entro il termine o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla Corte di giustizia tributaria a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena di inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della Corte adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il Testo Unico della giustizia tributaria, approvato con il D.Lgs. n. 175/2024, stabilisce nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2026, abrogando il D.Lgs. n. 546/1992 e altre disposizioni riprese nel T.U. Il giudizio di rinvio alla Corte di giustizia tributaria è regolato dall'art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992 e prevede l'atto di riassunzione entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione.