La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente.
L'appellante può chiedere alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il Presidente fissa con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla sua presentazione, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. In caso di eccezionale urgenza, il Presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del Collegio. Il Collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. La sospensione può essere subordinata alla prestazione di garanzia. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.
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