Le parti diverse dall'appellante devono costituirsi nei modi e termini previsti per la costituzione in giudizio della parte resistente nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado dall’art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositando apposito atto di controdeduzioni. In tale atto può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale. La fase processuale della costituzione in giudizio, salvo casi eccezionali, è ora interamente telematizzata.
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