Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti di enti impositori, agenti della riscossione e soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, è competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Le Corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle Corti di giustizia tributaria di primo grado che hanno sede nella loro circoscrizione. La competenza delle Corti di giustizia tributaria è inderogabile. L'incompetenza è rilevabile, anche d'ufficio, solo nel grado al quale il vizio si riferisce. La sentenza che dichiara l’incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della Corte di giustizia tributaria indicata. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza. La riassunzione del processo davanti alla Corte di giustizia tributaria dichiarata competente va effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o, in mancanza, entro 6 mesi dalla comunicazione della stessa. Se la riassunzione avviene nei termini, il processo continua davanti alla nuova Corte, altrimenti si estingue.
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