Le parti private devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. L’art. 12, commi 3, 5 e 6, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, elenca le categorie di soggetti abilitati all'assistenza tecnica, i relativi requisiti, nonchè gli eventuali limiti legati alla tipologia delle controversie.
Ai difensori deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dall’incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente.
Le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività.
In materia di difetto di rappresentanza o di autorizzazione, si applica l'art. 182 c.p.c.
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