Si segnalano alcune pronunce giurisprudenziali relative a questioni sorte nella fase transitoria del processo tributario telematico, ovvero prima della sua obbligatorietà. Qualora l’atto d’appello notificato a mezzo PEC all’Ufficio sia privo della sottoscrizione con firma digitale, il ricorso è inammissibile. Il fatto che il primo grado di giudizio si sia svolto con modalità cartacee non pregiudica la possibilità dell’appellante di adottare modalità telematiche. Anche la parte resistente ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e dei documenti allegati, in presenza di appello depositato con modalità tradizionali.
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