La conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dal ricorrente. Se l’atto depositato nella segreteria della Commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile. Per il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore attesta la conformità della copia al predetto atto.
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