Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri deducibili ai fini IRES comprendono le somme destinate ai fondi di quiescenza e previdenza, i fondi di svalutazione crediti e rischi su crediti e, da ultimo, quelle che alimentano fondi stanziati dalle imprese che svolgono determinate attività o che operano in determinati settori (artt. 105, 106 e 107 del T.U.I.R.). Con riferimento al Fondi di quiescenza e previdenza, il legislatore fiscale fa esplicito riferimento alla disciplina civilistica dettata dagli artt. 2117 e 2120 c.c.
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