Ci sono alcuni tipi di reddito che, pur assumendo rilevanza fiscale in un solo momento (in genere quello di percezione, in ossequio al principio di cassa), si sono formati nel corso di uno o più periodi d'imposta precedenti.
È stata, dunque, prevista una forma di tassazione “separata”, al fine di evitare l’obbligo di effettuare il cumulo tra i redditi.
Sono soggetti alla possibilità di tassazione separata solo i redditi tassativamente elencati dalle norme del D.P.R. n. 917/1986 (art. 17).
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