I soggetti che esercitano attività agrituristiche possono fruire di un regime fiscale forfetario, sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA (art. 5della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
Il reddito imponibile derivante dall'esercizio di attività agrituristiche da parte dei suddetti soggetti si determina applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25%.
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