Dal 1° gennaio 1993, sussiste l’obbligo di certificare i corrispettivi derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, mediante il rilascio, rispettivamente, dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale (art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413). Dal 1° gennaio 2020 la ricevuta fiscale, così come lo scontrino, sono stati sostituiti dal documento commerciale.
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