Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni e prestazioni di servizi sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. Pertanto, ai fini IVA, ogni trasferimento che costituisce la permuta è considerato come un’operazione autonoma e distinta (art. 11 del D.P.R. n. 633/1972 ).
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