Vi è la possibilità di posticipare il momento di emissione della fattura entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni ovvero, dal 2013, a quello di effettuazione della prestazione di servizi (art. 21, quarto comma, lett. a, del D.P.R.. n. 633/1972). La procedura di emissione posticipata della fattura è denominata “fatturazione differita”.
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