Il quadro RG va compilato dagli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciale in contabilità semplificata, da quelli che assolvono gli obblighi contabili di cui all’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dai soggetti agricoli che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, se non tenuti alla compilazione del quadro RD.
Tale quadro deve essere, altresì, compilato dagli enti non commerciali che hanno intrapreso l’esercizio di impresa commerciale nel periodo d’imposta 2023 e che, per detto periodo, hanno tenuto la contabilità semplificata.
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