Il quadro RG - come di consueto - deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali in contabilità semplificata (art. 18, D.P.R. n. 600/1973). Sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata le società che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, con ricavi non superiori a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Il quadro va compilato anche dai soggetti che hanno avviato l’attività nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, adottando la contabilità semplificata. Nel quadro RG sono state inserite, quest’anno, apposite variazioni in aumento e in diminuzione al fine di tenere conto dei commi da 9-bis a 9-quinquies dell’art. 110 del TUIR relativi alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1, comma 84, della legge n. 197/2022).
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