Il quadro DI è compilato dai soggetti che hanno presentato nel 2022 una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa. L’eventuale maggior credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
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