I costi relativi ai mezzi di trasporto a motore sono integralmente deducibili, se i veicoli sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali. Diversi limiti di deducibilità sono stabiliti per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, per i mezzi impiegati nell’esercizio d’impresa, diversi dai precedenti e da quelli strumentali e per quelli utilizzati da artisti e professionisti che svolgono attività individuale o mediante società semplici e associazioni. Limiti sono stabiliti anche relativamente al costo di acquisto dei veicoli. Il costo di veicoli concessi in uso promiscuo ad amministratori è deducibile fino a concorrenza del benefit tassato in capo all’amministratore e l’eventuale eccedenza nella misura del 20 per cento. Dal 1° luglio 2018, le spese per l’acquisto di carburante per autotrazione saranno deducibili, se effettuate con strumenti di pagamento tracciabili. Per gli investimenti in veicoli e in altri mezzi di trasporto, sarà esclusa la possibilità di usufruire del superammortamento.
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