Il contratto di lease back comporta la vendita di un bene e la successiva locazione finanziaria dello stesso bene dal compratore al venditore. L’eventuale plusvalenza che si dovesse determinare è rilevata in conto economico lungo la durata del contratto di locazione finanziaria. L’OIC 12 suggerisce di iscrivere la plusvalenza tra i risconti passivi con imputazione graduale nei proventi del conto economico, in base alla durata del contratto di locazione finanziaria. L’eventuale minusvalenza che si dovesse determinare è rilevata per intero nel conto economico all’atto della compravendita. Infine, se l’operazione non viene eseguita a condizioni di mercato, ossia la minusvalenza è correlata al pagamento di canoni inferiori a quelli di mercato, essa va differita, imputandola nei conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo la durata del contratto. Fiscalmente la plusvalenza è tassabile interamente nell’esercizio di realizzo ovvero in cinque periodi d’imposta, se ricorrono i presupposti previsti dal TUIR. La minusvalenza è interamente deducibile solo se il prezzo di cessione del bene corrisponde effettivamente al suo valore di mercato. Diversamente, la minusvalenza da imputare all’esercizio è pari alla differenza tra il valore netto contabile ed il prezzo di mercato, mentre la differenza deve essere ripartita in funzione della durata del contratto, come integrazione dei minori importi dei canoni di leasing.
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