I fondi per rischi e oneri, così come definiti dall’OIC 31, sono passività, certe o probabili, di natura determinata e con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. Si illustrano la relativa classificazione in base al codice civile e i requisiti fondamentali per la rilevazione iniziale. La disciplina della deducibilità degli accantonamenti si applica a tutti i componenti iscritti in contropartita di passività aventi i requisiti previsti.
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