Una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 di modifica dei bilanci è stata la previsione esplicita dell’obbligo di rilevare gli strumenti finanziari derivati nel bilancio stesso.
Il nuovo punto 11-bis nell’articolo 2426 del Codice civile prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value e di imputare le variazioni del fair value al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.
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