Entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale deve essere convocata l’assemblea dei soci alla quale va sottoposto il progetto di bilancio per la relativa approvazione da parte dei soci. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile le ragioni della dilazione.
Oltre ai termini di convocazione dell’assemblea, gli amministratori devono rispettare gli altri termini previsti dal Codice civile, consegnando il progetto di bilancio all’organo di controllo, se esistente, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea, oltre a depositare la bozza di bilancio e gli allegati al bilancio, presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti a quello fissato per l’adunanza dei soci.
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