Le differenze temporanee tra il risultato civilistico e quello fiscale deducibili negli esercizi successivi o la disciplina del riporto a nuovo delle perdite fiscali determinano dei disallineamenti civilistico-fiscali che danno origine alle imposte anticipate.
Per il principio della prudenza, le attività per imposte anticipate possono essere rilevate, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Il conteggio delle imposte anticipate deve essere effettuato sulla base dell’aliquota fiscale che si prevede sarà applicata nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio (attualmente pari al 24 per cento ai fini IRES).
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