Le disponibilità liquide vanno esposte nel bilancio all’attivo dello Stato patrimoniale e rappresentano l’ammontare dei depositi bancari e dei valori di denaro in cassa ovvero della vera e propria liquidità.
Tale voce assume, con l’approvazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139/2015 agli schemi di bilancio, ancora più importanza perché rappresenta la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto finanziario previsto dall’articolo 2425-ter del Codice civile.
Il Principio contabile OIC 10 ad esso dedicato prevede inoltre, per favorire la chiarezza del bilancio, che le società che adottano la gestione accentrata della tesoreria (c.d. cash pooling) ne diano evidenza anche nello schema patrimoniale mediante la creazione di un’apposita voce ai sensi dell’articolo 2423-ter, comma 3 del Codice civile.
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