Tutti i contribuenti, titolari o meno di partita IVA, compresi i sostituti d’imposta, possono utilizzare il ravvedimento operoso, mediante il quale possono essere sanate violazioni di natura sia formale, che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, sia sostanziale, che incidono sulla determinazione e sul pagamento dei tributi. Le cause di inammissibilità del ravvedimento variano a seconda che si tratti di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o meno. L’importo da versare a titolo di ravvedimento operoso è dato dall’imposta o maggiore imposta non versata, dagli interessi legali, con maturazione giorno per giorno e dalla sanzione ridotta, variabile a seconda della violazione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione. L’Agenzia delle entrate ha ammesso la possibilità di effettuare il ravvedimento “parziale” o in diverse tranches. Sebbene il ravvedimento si perfezioni solo all’esito del procedimento complesso, non è necessario che ciò avvenga in un unico momento, potendo il versamento della sanzione ridotta essere successivo a quello del versamento del tributo e/o degli interessi. Il ravvedimento può riguardare anche le “violazioni meramente formali”, cioè quelle che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
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