Una società denuncia illegittima applicazione dell'approccio incrementale a un investimento ambientale non paragonabile a uno tradizionale. Contesta le affermazioni secondo cui la detassazione va ricercata nel sovraccosto e deve essere considerata al netto di profitti e costi attesi nei primi 5 anni di vita dell'impianto.
L'agevolazione prevista dalla cd. Tremonti Ambiente (art. 6 della legge n. 388/2000) presuppone la necessità della comparazione tra l'investimento ambientale che consente di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all'ambiente dall'attività d'impresa (ad esempio, l'impianto da fonti rinnovabili), e l'investimento tradizionale equivalente (ad esempio, impianto alimentato da energia fossile).
Nella quantificazione del valore dell'investimento consistente nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art. 23, par. 3, del Reg. n. 800/2008, i costi ammissibili, corrispondenti ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi a un impianto tradizionale, devono essere calcolati senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi (tali essendo sia quelli di manutenzione, sia quelli per l'acquisto del gasolio per l'operatività dell'impianto tradizionale).
I costi operativi idonei a essere aggiunti al costo dell'investimento iniziale sono solo quelli legati all'effettivo utilizzo di un bene strumentale eco-compatibile, che l'impresa non avrebbe sostenuto nell'ipotesi in cui avesse impiegato un bene analogo, a con una maggiore incidenza sull'ambiente (Cass. 28 luglio 2023, n. 23054).
Il riferimento al metodo del cd. approccio incrementale, che, per quanto attiene al periodo di realizzazione dell'impianto fotovoltaico di cui si discute nel presente giudizio, va inquadrato nella normativa europea di riferimento del Reg. n. 800/2008/CE (artt. 18 e23), sta solo a individuare il quantum incentivabile, consistente nella differenza tra il valore dell'investimento ambientale con riferimento alla realizzazione di detto impianto e il valore di un impianto equivalente alimentato a energia fossile, senza valorizzazione di altri elementi (ad esempio altri incentivi, canoni di leasing o simili) (Cass. 2 maggio 2024, n. 11868).
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