Si eccepisce inammissibilità del ricorso avverso intimazione di pagamento relativa a ripresa dell'esecuzione ai sensi di cartella notificata oltre 10 anni prima e non impugnata. Si eccepisce che l'intimazione di pagamento con cui si riprenda la di riscossione non ha bisogno di particolare motivazione.
Nella riscossione coattiva dei tributi doganali e IVA, l'intimazione di pagamento emessa per riavviare la procedura esecutiva dopo una sentenza della Cassazione che ha cassato con rinvio una precedente decisione favorevole al contribuente, è atto autonomamente impugnabile limitatamente ai vizi propri, ma non consente di rimettere in discussione la pretesa tributaria cristallizzata nella cartella di pagamento non opposta nei termini di legge. La cartella di pagamento non è più impugnabile per decorrenza del termine di 60 giorni previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Solo l'A.F. nella sua discrezionalità ha il potere di annullare o altrimenti revocare un atto impositivo non più opponibile (Cass., Sez. 5, ord. 28 marzo 2018, n. 7616).
E’ ammissibile ab origine il ricorso proposto tempestivamente contro l'intimazione di pagamento, trattandosi di atto autonomamente impugnabile in riferimento al quale il contribuente ha un interesse attuale a fare valere in giudizio i vizi propri dell'atto e, in particolare, circa la legittimità dell'intimazione, anche alla luce del contenuto della precedente ordinanza della Cassazione e circa la motivazione dell'atto.
L'art. 50, terzo comma, del D.P.R. n. 602/1973, prevede espressamente il vincolo per cui l'intimazione è redatta in conformità al modello approvato con decreto del MEF. La motivazione dell’intimazione è perciò quella, minima, stabilita dalla legge.
Inoltre, nessuna lesione si arreca al diritto di difesa, poiché la rideterminazione delle imposte dovute è già stata esattamente operata con l'antecedente avviso di mora, ben conosciuto dal contribuente, in quanto notificato e avente la stessa natura e contenuto sostanziale della successiva ingiunzione di pagamento.
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