È stata formulata proposta di definizione anticipata e il difensore, munito di procura speciale, ha chiesto la decisione della causa. Successivamente, è stata depositata istanza di rinuncia al ricorso. Si pone il problema del regime delle spese e di condanna aggravata.
In caso di rinuncia al giudizio, formulata successivamente alla richiesta di discussione della proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non trova applicazione l'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., come richiamato dall'art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., dato che la proposta, in ragione del venire meno dell'interesse alla pronuncia, non può trovare conferma e, dunque, non sussiste la prescritta conformità tra PDA ed esito della decisione. Deve, quindi, essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Il pagamento di un importo pari al contributo unificato e il pagamento nei confronti della cassa delle ammende sono dovuti ove venga confermata (in conformità) la proposta di definizione anticipata.
L’art. 380-bis c.p.c. ha un ruolo deflativo del contenzioso, finalizzato a definire, prima della fissazione della camera di consiglio, liti evidentemente inammissibili o manifestamente infondate. L'effetto deflativo, da un lato, tende a evitare la fissazione della trattazione della controversia in camera di consiglio, consentendo la fissazione di altre e diverse cause; dall'altro, mira a evitare una (evitabile) successiva argomentazione decisoria, eventualmente anche sui motivi di ricorso formulati, a seguito di deliberazione del collegio.
Nella specie, l'effetto deflativo, ancorché sia stata richiesta (e fissata) la trattazione della controversia, è stato in parte raggiunto, almeno, cioè, riguardo al secondo aspetto. L’intervenuta sopravvenuta rinuncia - successiva al suggerimento offerto con la prospettazione della PDA - ha determinato la definizione in rito, con estinzione del giudizio e senza determinare alcuna pronuncia sui motivi di ricorso. Pertanto, l'effetto dissuasivo della condanna aggravata di cui all'art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., non deve avere luogo.
La norma prescrive le conseguenze aggravate nel caso in cui l’indicazione della PDA trovi conferma.
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